Art. 3.
(Tabelle).

      1. Le piante, in specie e varietà, e le loro parti da cui non è consentito ottenere i prodotti erboristici sono elencate nell'allegato I annesso alla presente legge. Detto

 

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allegato può essere modificato con decreto del Ministro della salute, sentita la commissione di cui all'articolo 16.
      2. L'allegato I annesso alla presente legge individua le piante, classificate in specie e varietà, che per la loro elevata tossicità, anche a livelli minimi, sono impiegate per ottenere parti, droghe e derivati destinati alla utilizzazione medicamentosa, il cui uso è riservato alle officine farmaceutiche e al farmacista in farmacia per la preparazione di galenici.
      3. L'allegato II, sezione 1, annesso alla presente legge, elenca le tipologie merceologiche che afferiscono per competenza tecnica specifica al comparto di erboristeria, del quale, unitamente alle farmacie, sono competenza esclusiva. Il citato allegato II, sezione 1, può essere integrato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.